Statuto

Titolo I – Denominazione, Sede, Durata
Art. 1 – L’Associazione denominata Club Alpino Italiano Alpi Liguri Sezione di Sanremo e sigla C. A. I. è costituita in Sanremo con sede in Sanremo. Essa ha durata illimitata.

Art. 2 – L’Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C. A. I.) ed uniforma il proprio ordinamento sezionale allo statuto ed al regolamento generale del C. A.I. I membri dell’Associazione sono di diritto soci del C. A. I.

Art. 3 – L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Titolo II – Scopi
Art. 4 – L’Associazione ha per scopo:

  • tutelare gli interessi generali dell’alpinismo, e collaborare con tutti gli enti, pubblici o privati, che si occupino, nell’ambito reale, di problemi connessi con l’alpinismo;
  • promuovere in tutte le sue manifestazioni la pratica dell’alpinismo, dell’escursionismo, dello sci, della speleologia;
  • promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne, ed in special modo delle Alpi Liguri e Marittime;
  • promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico – pratici di alpinismo, di escursionismo, di sci, di speleologia; gite ed ascensioni collettive, conferenze, dibattiti, proiezioni;
  • costruire e mantenere in efficienza i rifugi, sentieri, bivacchi fissi ed altre opere alpine;
  • assumere iniziative per la difesa dell’ambiente naturale montano;
  • assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali. In osservanza alle disposizioni deliberate dall’Assemblea dei delegati del CAI.

Art. 5 – L’Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

Titolo III – Soci

Art. 6 -I soci dell’Associazione sono benemeriti, ordinari, familiari, e giovani secondo quanto stabilisce l’art.II.1 comma 1 dello Statuto del CAI.

Art. 7 – Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all’Associazione da almeno un anno; per i minori, la domanda deve essere firmata da chi esercita la patria potestà. Il Consiglio direttivo decide sull’ammissione, con giudizio insindacabile.
Il socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare le norme dello statuto, del regolamento generale del CAI e l’ordinamento della sezione, nonché le delibere del Consiglio direttivo sezionale.

Art. 8 – I soci sono tenuti a versare alla sezione la quota annuale (comprensiva del costo della tessera) nella misura che verrà stabilita anno per anno dall’Assemblea generale dei soci. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l’accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 9 – Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un’altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 10 – I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell’art.II.4 dello statuto e nell’art II.IV.1 del regolamento generare del C.A.I. – I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Art. 11 – Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art. 12 – Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 13 – La qualità di socio si perde per morte (o per scioglimento, trattandosi di ente), per dimissioni, per morosità, per provvedimento disciplinare.

Titolo IV – Sezioni

Art. 14 – La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

Art. 15 – In caso di scioglimento di una sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

Art. 16 – In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

Titolo V – Organi della Sezione

Art. 17 – Sono organi della Sezione:

  • l’assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente della sezione;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 18 – Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Capo I – Assemblea

Art. 19 – L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della sezione: essa rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.
L’Assemblea:

  • elegge i consiglieri, i revisori dei conti e gli eventuali delegati con le modalità stabilite dall’ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza;
  • approva annualmente il programma della sezione, la relazione del Presidente, ed i bilanci consuntivo e preventivo;
  • delibera sull’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
  • delibera sulle modifiche del presente ordinamento sezionale. Le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti presenti in aula al momento del voto. Dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti;
  • determina la quota associativa annuale, in misura in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dall’Assemblea dei delegati del C. A. I. e dall’ Art. II.III.1 del regolamento generale del C.A.I.
  • delibera sullo scioglimento della sezione;
  • delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

Art. 20 – L’Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno entro il 31 Marzo, per l’approvazione del bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno. L’Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci.
La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, e spedito a tutti i soci: nell’avviso devono essere indicati l’ordine del giorno, il giorno, il luogo e l’ora della convocazione.

Art. 21 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, i soci minori non hanno diritto di voto. I nuovi soci hanno diritto di voto sul preventivo, ma non sul consuntivo.
Non è ammessa la votazione per delega.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, tuttavia in seconda convocazione – che potrà tenersi anche ad un’ora di distanza dalla prima – l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 22 – L’Assemblea nomina un Presidente, un segretario e se necessario, tre scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare il diritto di intervento all’Assemblea.

Art. 23 – Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
Tuttavia:

  • Le deliberazioni concernenti le modifiche dell’ordinamento sezionale devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti, esclusi gli astenuti;
  • la deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto, presenti, da due assemblee tenute a distanza non inferiore a sei mesi una dall’altra.

Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.

Art. 24 – Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dell’ordinamento sezionale, non acquisteranno efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Consiglio centrale del C.A.I.

Capo II – Consiglio Direttivo

Art. 25 – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo della sezione; esso si compone di 11 membri, eletti dall’Assemblea tra i soci, che durano in carica 3 anni; Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, ed un Tesoriere durante la prima riunione del Consiglio direttivo.

Art. 26 – Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria della sezione, salvo le limitazioni contenute nel presente ordinamento sezionale o nello statuto e regolamento generale del C.A.I.
In particolare esso:

  • stabilisce il programma annuale delle attività della sezione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
  • convoca l’assemblea;
  • redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
  • delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
  • autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti la sezione;
  • delibera sulle domande d’associazione di nuovi soci;
  • designa incaricati, delegati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
  • delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni.

Art. 27 – Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza del consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti: a parità di voti, prevale quello, del Presidente.

Art. 28 – Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti.
Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.

Capo III – Presidente

Art. 29 – Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Art. 30 – Il Presidente convoca e presiede le riunioni dei Consiglio direttivo, ed ha la rappresentanza della sezione di fronte ai terzi, e la firma sociale. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest’organo, nella sua prima riunione.

Art. 31 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Capo IV – Tesoriere – Segretario

Art. 32 – Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione e ne tiene la contabilità.

Art. 33 – Il segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio direttivo, da’ attuazione alle deliberazioni di quest’organo e sovrintende ai servizi amministrativi della sezione.

Capo V – Revisori dei Conti

Art. 34 – Il collegio dei revisori del conti si compone dr tre membri nominati dall’assemblea per un triennio.

Art. 35 – Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio direttivo.
I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni sull’andamento della contabilità sociale; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Capo VI – Collegio dei Probiviri

Art. 36 – Se l’ordinamento della sezione prevede la costituzione di un proprio collegio di probiviri, quest’ultimo non è organo giudicante, ma svolge funzioni di conciliazione all’interno della sezione.

Titolo VI – Patrimonio esercizi sociali – Bilancio

Art. 37 -Il patrimonio sociale è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili che diverranno dì proprietà della sezione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore della sezione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 38 – Le entrate sociali sono costituite:

  • dalle quote annuali, detratta la parte spettante alla sede centrale del C. A. I.

Art. 39 – I fondi liquidi della sezione devono essere depositati presso un istituto di credito, preferibilmente di diritto pubblico, intestati alla sezione stessa. I mandati di pagamento devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere.

Art. 40 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo, lo sottopone alla visione dei revisori dei conti e li presenta all’ Assemblea ordinaria, per l’approvazione.

Art. 41 – I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento della sezione, l’intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito dal regolamento generale del C.A.I.
È escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

Titolo VII – Sottosezioni

Art. 42 – La sezione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più sottosezioni, così come specificato al Titolo VI capo III del regolamento generale del CAI.

Titolo VIII – Clausola Compromissoria

Art. 43 – Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell’Associazione, relative alla vita della sezione stessa, non potranno venire deferiti all’autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione. Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

  • il Consiglio direttivo integrato dai revisori dei conti, per le controversie tra soci;
  • il Comitato di coordinamento del Convegno regionale, per le controversie fra soci e organi dell’Associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dall’art. VIII.2 dello statuto del C.A.I.

Art. 44 – Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente ordinamento sezionale, o dello statuto e regolamento generale del C.A.I. è data possibilità di ricorso, firmato da almeno 20 soci, entro 30 giorni dalla presunta violazione.

Titolo IX – Cariche Sociali

Art. 45 – Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 46 – Le cariche negli organi della struttura centrale e nelle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 47 – Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili. Il presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora, dopo almeno un anno di interruzione.

Titolo X – Commissioni

Art. 48 – Il Consiglio direttivo designa i componenti delle seguenti commissioni, con un numero minimo di 5 elementi:
RIFUGIO – ESCURSIONISMO – SCI – ALPINISMO GIOVANILE – SENTIERI – SPELEOLOGIA – BIBLIOTECA.

Art. 49 – Il Consiglio direttivo designa inoltre, i delegati alla Scuola Raimondo Siccardi, i componenti della redazione U Cimunassu e i componenti della redazione del sito CAISANREMO.

Art. 50 – Il Consiglio direttivo potrà inoltre nominare commissioni per far fronte ad attività ed iniziative di carattere temporaneo.
FINALITÀ DELLE COMMISSIONI:
affiancare il Consiglio direttivo nello svolgimento delle varie attività; pertanto, le commissioni dovranno riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e dovranno nominare un rappresentante che riferirà al Consiglio direttivo.

Titolo XI – Disposizioni finali e generali

Art. 51 – Per tutto quanto non previsto nel presente ordinamento sezionale, si applicano lo statuto ed il regolamento generale del CAI.