Statuto
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
Art. 1 – Denominazione e Durata
È costituita, con sede legale in Sanremo, l’associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione “Alpi Liguri” di Sanremo, abbreviabile con sigla “CAI – Sezione di Sanremo”, struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Gruppo Regionale Liguria. L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 2 – Natura
L’Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità ed uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria
SCOPI E ATTIVITÀ
Art. 3 – Scopi e attività
L’Associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Per conseguire tali scopi, provvede:
- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, cicloescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, cicloescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali.
- l) a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.
- m) previa approvazione del Consiglio direttivo, a organizzare o collaborare all’organizzazione curata da altre associazioni di attività ed eventi sportivi coerenti con l’ambito di competenza e non a fini di lucro.
Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.
Art. 4 – Locali sede
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le finalità istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.
TITOLO II
SOCI
Art. 5 – Soci
Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.
Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea.
Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della Sezione stessa.
I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. i soci, nello svolgimento dell’attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all’altezza dell’impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.
Art. 6 – Ammissione
Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell’autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, ha la facoltà di vagliare e accettare la domanda formulata dal nuovo Socio o esprimere la condizione risolutiva di diversa volontà; nel caso in cui il Consiglio non esprima parere contrario nella prima seduta successiva alla presentazione della domanda, questa si intende accettata.
Sia in sede di ammissione all’Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.
Art. 7 – Quota associativa
Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell’Ente. Il rinnovo tardivo durante l’annualità sarà gravato di una penale il cui importo dovrà essere deliberato dall’assemblea dei soci. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate, alla Sezione alla quale si è iscritti.
Art. 8 – Partecipazione all’attività associativa
La partecipazione all’attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.
Art. 9 – Dimissioni
Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.
Il trasferimento da una Sezione ad un’altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell’adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell’Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.
Art. 10 – Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l’iscrizione come Socio benemerito.
Art. 11 – Sanzioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare salvo il caso della sanzione di radiazione, per il quale il Consiglio Direttivo informa il CDC, al quale tramette il fascicolo con tutta la documentazione disponibile.
Art. 12 – Ricorsi
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.
TITOLO III
SEZIONE
Art. 13 – Organi della Sezione
Sono organi della Sezione almeno i seguenti:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14 – Assemblea
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età̀ maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L’Assemblea:
- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
- approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento, della Sezione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10 % dei Soci, aventi diritto al voto.
Art. 15 – Convocazione
L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L’assemblea straordinaria può̀ essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno il 30 % dei Soci maggiorenni della Sezione.
L’assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell’avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica almeno 15 giorni prima della data.
Art. 16 – Partecipazione
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare al massimo una delega.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.
Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori. Il Consiglio Direttivo nomina almeno una settimana prima della data dell’Assemblea una Commissione per la verifica dei poteri, a cui spetta il compito di verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea.
Art. 18 – Deliberazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito.
Per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.
Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.
La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 – Composizione e funzioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di nove componenti compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
- convoca l’Assemblea dei Soci;
- propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull’ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l’ammissione del socio;
- delibera sull’accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l’eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.
La Sezione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 20 – Durata e scioglimento
Gli eletti durano in carica non più̀ di tre anni, sono rieleggibili due volte e lo possono essere ancora dopo almeno un triennio di interruzione. Qualora al momento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo non si palesino candidature sufficienti per raggiungere il numero di componenti previsto dallo Statuto, il Presidente dell’Assemblea può autorizzare uno o più membri del Consiglio uscente a presentare la candidatura per un quarto mandato consecutivo.
Il Presidente rimane in carica per non più di tre anni ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un triennio di interruzione.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l’assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Convocazione
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all’Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Art. 22 – Modalità di convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni sessanta giorni mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.
All’insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di control lo o di ispezione.
I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere a tale scopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.
PRESIDENTE
Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente
Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
– sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
– convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
– presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
– pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– firma i mandati di pagamento;
– in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un’anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo con il voto a scrutinio segreto della maggioranza dei Consiglieri.
TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 24 – Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; al pari del Presidente, ha la facoltà di firmare i mandati di pagamento.
Art. 25 – Compiti del Segretario
Il Segretario sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio. In assenza del Segretario, il Consiglio attribuisce a un proprio componente la funzione di verbalizzante.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 26 – Composizione e durata
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.
È compito dei Revisori dei conti:
- l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
CARICHE SOCIALI
Art. 27 – Condizioni di eleggibilità
Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci della Sezione con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti al Club Alpino Italiano da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
È eleggibile alla carica di Presidente della Sezione il Socio che, in possesso dei predetti requisiti, sia iscritto alla Sezione da almeno tre anni.
La gratuità delle cariche esclude l’attribuzione e l’erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.
Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.
TITOLO V
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole
Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico – organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso, rendicontando annualmente al Consiglio le modalità di gestione delle risorse loro attribuite. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.
TITOLO VI
SOTTOSEZIONI
Art. 29 – Costituzione
Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.
Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
TITOLO VII
PATRIMONIO
Art. 30 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
I fondi liquidi dell’Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.
TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE
Art. 31 – Esercizio sociale
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.
TITOLO IX
CONTROVERSIE
Art. 32 – Tentativo di conciliazione
La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l’impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino italiano ed entrata in vigore
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Sanremo del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno venerdì 24 marzo 2023.
Il Presidente della Sezione: Giacomo Bellini
Il Presidente dell’Assemblea: Matteo Prevosto